Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 86 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

      «1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano le offerte che più si avvicinano per difetto alla media aritmetica di quelle rimaste dopo l'esclusione automatica delle offerte di maggior o minor ribasso, nella percentuale determinata ai sensi del presente comma. Per la determinazione di tale percentuale, la commissione aggiudicatrice, dopo la fase dell'ammissione delle offerte, in pubblica seduta, sorteggia un numero intero da 11 a 35. Il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di minor ribasso da escludere; la differenza tra 50 e il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di maggior ribasso da escludere. I numeri delle offerte da escludere corrispondenti a tali percentuali sono determinati senza tenere conto di eventuali cifre decimali».